Sez. L, Sentenza n. 3362 del 14/06/1979 (Rv. 399765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - FISSAZIONE DI UN TERMINE AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE N 230 DEL 1962 - NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - ESCLUSIONE - CLAUSOLA RELATIVA ALLA DURATA - NULLITA - CONFIGURABILITA DI DETTA CLAUSOLA COME NEGOZIO UNILATERALE DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - FISSAZIONE DI UN TERMINE AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE N 230 DEL 1962 - NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - ESCLUSIONE - CLAUSOLA RELATIVA ALLA DURATA - NULLITA - CONFIGURABILITA DI DETTA CLAUSOLA COME NEGOZIO UNILATERALE DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
La fissazione di un termine di durata al contratto di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalla legge 18 aprile 1962 n 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (nella specie, si trattava di riassunzione a termine di un lavoratore entro trenta giorni dalla scadenza di un precedente contratto di durata superiore a sei mesi) non determina la nullita dell'intero contratto, ma comporta solamente l'eliminazione della clausola relativa alla durata, la quale non puo valere neppure come negozio unilaterale di licenziamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1424, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)