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Sez. 3, Sentenza n. 4007 del 28/08/1978 (Rv. 393609 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICHIESTA RELATIVA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA D'UFFICIO DELLA RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393609-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICHIESTA RELATIVA IN APPELLO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA D'UFFICIO DELLA RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'Obbligo del risarcimento del danno da fatto illecito ha natura di debito di valore, con la conseguenza che si deve tener conto della svalutazione monetaria verificatasi nel corso del giudizio fino alla liquidazione finale. Dal che deriva che poiche l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario non costituisce una modificazione della domanda, ma realizza il petitum originario, il danneggiato puo richiedere in appello che si tenga conto della svalutazione monetaria verificatasi nel corso del giudizio ed, inoltre, che il giudice deve rilevare, anche d'ufficio, la detta svalutazione monetaria, al momento della sua decisione, salvo che il danneggiato abbia manifestato una volonta non equivoca contraria all'inclusione dell'incidenza della svalutazione nello ambito del richiesto riesame. (Conf 2127/77, mass n 385853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)