diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2127 del 21/05/1977 (Rv. 385853 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - SUSSISTENZA - SVALUTAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - INDICI DI SVALUTAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1977-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385853-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - SUSSISTENZA - SVALUTAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - INDICI DI SVALUTAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*

L'Obbligo di risarcire il danno da fatto illecito costituisce un debito di valore e non di valuta, per cui il giudice, al fine di rendere effettiva la reintegrazione in denaro del danneggiato, deve tener conto, anche d'ufficio, della sopravvenuta svalutazione monetaria, e, quindi, liquidare una somma che sia tale, al momento della decisione, da restituire al suo patrimonio la consistenza anteriore alla produzione del danno. Detta rilevabilita d'ufficio sussiste anche in Sede di gravame, e pure nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente liquidato il danno con riferimento ai valori monetari del momento della sua pronuncia, con la conseguenza che il giudice di secondo grado, al quale sia devoluto il riesame di quella liquidazione, deve tenere conto del valore della moneta alla data della sua decisione, salvo che il danneggiato abbia manifestato una volonta non equivoca, contraria all'inclusione dell'incidenza della svalutazione nell'ambito del chiesto riesame. (V 3789/74, mass n 372300; (V 1479/73, mass n 364228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)