Sez. L, Sentenza n. 332 del 14/01/1997 (Rv. 501749 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Cancellazione dai relativi elenchi - Diritto dell' I.N.P.S. alle ripetizioni delle somme indebitamente erogate - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 52 legge n. 88 del 1989 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI
In tema di assicurazioni sociali a favore degli esercenti attività commerciali, le Commissioni provinciali istituite - ai sensi degli artt. 5 e 6 legge n. 1397 del 1960 e 3 legge n. 613 del 1966 - presso le singole Camere di commercio, industria e agricoltura, non hanno alcuna discrezionalità nel determinare l'iscrizione o meno nei relativi elenchi, essendo le condizioni dell'iscrizione stabilite dalla legge; l'iscrizione negli elenchi nominativi costituisce pertanto una fase essenziale dell'iter di costituzione del rapporto assicurativo obbligatorio, in assenza della quale, anche a seguito di cancellazione, le prestazioni previdenziali non possono essere ulteriormente corrisposte, e le prestazioni indebitamente erogate, in assenza del diritto alla iscrizione nei suddetti elenchi, debbono essere chieste in ripetizione dall'Istituto assicuratore, trattandosi di ipotesi in cui l'erogazione previdenziale è avvenuta in assenza del diritto ad instaurare il rapporto con l'ente previdenziale, ipotesi alla quale non è pertanto applicabile l'art. 52 legge n. 88 del 1989, norma di carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica e non retroattiva, che non ha introdotto nell'ordinamento un principio generale di irripetibilità previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)