Sez. L, Sentenza n. 2073 del 24/03/1986 (Rv. 445277 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - RECEZIONE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - RECEZIONE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
È demandato al giudice del merito, la cui valutazione è sindacabile in Sede di legittimità soltanto per inosservanza delle regole di ermeneutica contrattuale nonché sotto il profilo del vizio della motivazione, l'accertamento della ricezione (o meno) da parte della contrattazione collettiva del principio di omnicomprensività della retribuzione. (nella specie il giudice del merito - interpretando il disposto degli artt. 6 e 17 CCNL 1 giugno 1976 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione - aveva ritenuto che la maggiorazione per il lavoro festivo, applicabile anche al lavoro nelle festività infrasettimanali, doveva calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione normale, la quale ultima comprendeva ogni Competenza accessoria corrisposta a carattere fisso e continuativo con la conseguenza che nella nozione di retribuzione normale rientravano anche le quote relative alle mensilità aggiuntive e alla gratifica pasquale; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 302/85, mass n 438531; (V 5923/82, mass n 423682; (V 3470/80, mass n 407316).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)