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Sez. L, Sentenza n. 3470 del 27/05/1980 (Rv. 407316 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407316-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - CRITERI.*

Anche le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione sono obbligate ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti in modo tale che non solo ad essi sia assicurata la pausa di un giorno dopo sei giorni di lavoro ma inoltre che quel riposo coincida di norma con la domenica, con l'eccezione del personale viaggiante su linee extraurbane per il quale, a norma della disposizione di cui al terzo comma dell'art 8 della legge 14 febbraio 1958 n 138, puo essere consentito il cumulo di due riposi settimanali, ove cio sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia l'accordo delle parti, con esclusione quindi di ogni maggiore dilazione, ancorche con il successivo cumulo di piu giorni di riposo. (V 1268/76, mass n 379954).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)