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Sez. 1, Sentenza n. 1065 del 23/02/1981 (Rv. 411610 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - COLPA DEI GENITORI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411610-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - COLPA DEI GENITORI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Poiche l'adozione speciale non mira a sanzionare la riprovevole condotta dei genitori naturali, ma soltanto a tutelare il diritto del minore preminente anche sui diritti di chi gli ha dato la vita, e giustificata la dichiarazione di adottabilita anche qualora le condizioni di abbandono del minore non siano imputabili a colpa dei genitori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)