Sez. 1, Sentenza n. 1065 del 23/02/1981 (Rv. 411610 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - COLPA DEI GENITORI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - COLPA DEI GENITORI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Poiche l'adozione speciale non mira a sanzionare la riprovevole condotta dei genitori naturali, ma soltanto a tutelare il diritto del minore preminente anche sui diritti di chi gli ha dato la vita, e giustificata la dichiarazione di adottabilita anche qualora le condizioni di abbandono del minore non siano imputabili a colpa dei genitori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)