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Sez. 1, Sentenza n. 3298 del 13/05/1983 (Rv. 428187 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - NOZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428187-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - NOZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Al fine dell'adozione speciale, la quale non mira a sanzionare riprovevoli condotte dei genitori, naturali e legittimi, ma è diretta soltanto a tutelare il preminente interesse del minore ad un'adeguata assistenza materiale e morale per le esigenze del suo sviluppo, la situazione di abbandono, giustificativa della dichiarazione dello stato di adottabilità, va riscontrata con riguardo alle circostanze pregresse ed in atto al momento della dichiarazione medesima, e va ravvisata con criteri oggettivi, in base all'accertamento della carenza di quella assistenza, non determinata da un contesto transitorio di forza maggiore, cioè da un temporaneo impedimento dei genitori a tradurre in comportamento effettivo la loro reale intenzione di provvedere alle necessità del figlio, mentre resta irrilevante, al fine indicato, ogni ulteriore indagine sull'imputabilità o meno dell'abbandono a dolo o colpa dei genitori stessi. (V 6105/81, mass n 416902; (V 2216/81, mass n 412952; (V 1065/81, mass n 411610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)