Sez. U, Ordinanza n. 18195 del 11/08/2009 (Rv. 609182 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Conferimento di latte ad acquirente non riconosciuto - Prelievo supplementare - Natura giuridica - Sanzione amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Opposizione all'intimazione di pagamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 2-sexies, comma primo, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del prelievo nei confronti del produttore per il conferimento di latte a soggetto non incluso nell'albo degli acquirenti riconosciuti: in tal caso, infatti, al pari dell'ipotesi in cui venga applicato per il conferimento di latte in esubero rispetto alla quota consentita, il prelievo non si configura come sanzione amministrativa, ma come misura di riequilibrio del mercato, con la conseguenza che non trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689, che attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle relative opposizioni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/05/2003 num. 119 art. 1, Legge 30/05/2003 num. 119 art. 4, Legge 25/06/2005 num. 109, Regolam. Comunitario del 1984 num. 856, Regolam. Comunitario 28/12/1992 num. 3950, Regolam. Comunitario 30/03/2004 num. 595 art. 24, Decreto Legge 26/04/2005 num. 63 art. 2 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)