Sez. U, Ordinanza n. 13897 del 15/06/2009 (Rv. 608477 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 63 del 2005 - Diritti di prelievo supplementare sul latte - Sanzioni amministrative - Opposizioni avverso ordinanza ingiunzione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Anche nei giudizi promossi dopo l'entrata in vigore dell'art. 2-sexies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109, รจ devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/04/2005 num. 63 art. 2 sexies, Legge 25/06/2005 num. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)