Sez. L, Sentenza n. 815 del 28/01/1987 (Rv. 450492 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - REGOLAMENTO DI AZIENDA - EFFICACIA CONTRATTUALE - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - REGOLAMENTO DI AZIENDA - EFFICACIA CONTRATTUALE - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI.*
In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri dipendenti da un ente pubblico economico il regolamento d'azienda, pur essendo espressione della potestà organizzativa dell'ente stesso, non contiene una disciplina autoritativa del rapporto di lavoro, ma - in quanto estrinsecazione di autonomia normativa - rappresenta un atto che attiene all'autonomia privata ed al potere organizzatorio proprio di qualsiasi impresa pubblica o privata; ne consegue che le Disposizioni in esso contenute acquistano efficacia contrattuale nel momento in cui il dipendente mediante l'assunzione aderisca alle stesse e che, quando tale regolamento preveda determinati sistemi per la promozione dei propri dipendenti, sorge un diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte dell'ente - anche in Sede di esecuzione - dei criteri da esso stesso predeterminati per la selezione dei promuovendi, oltre che al rispetto del più generale Obbligo di correttezza e buona fede (artt. 1175 cod. civ). (V. 7349/83, mass n 431945; (V. 1387/80, mass n 404927).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)