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Sez. U, Sentenza n. 1323 del 13/02/1997 (Rv. 502388 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Azienda autoferrotranviaria - Regolamento d'azienda - Natura giuridica - Conseguenze - Disciplina della promozione dei dipendenti prevista nel regolamento d'azienda - Diritto soggettivo del dipendente al rispetto di tale disciplina - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502388-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dipendenti da un ente pubblico economico, il regolamento d'azienda, pur essendo espressione della potestà organizzativa dell'ente stesso, non contiene una disciplina autoritativa del rapporto di lavoro ma, in quanto espressione di autonomia normativa, rappresenta un atto attinente all'autonomia privata ed al potere organizzatorio proprio di qualsiasi impresa pubblica o privata; inoltre, nell'ipotesi in cui tale regolamento costituisca il risultato di un accordo collettivo, esso diviene espressione di autonomia collettiva; in ogni caso le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia contrattuale nel momento in cui il dipendente, mediante l'assunzione, aderisca alle stesse. Pertanto, ove il suddetto regolamento preveda determinati sistemi per la promozione dei dipendenti, sorge un diritto soggettivo dei lavoratori interessati, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, al rispetto, da parte dell'ente, anche in sede di esecuzione, dei criteri da esso determinati per la selezione dei promovendi, oltre che al rispetto del più generale obbligo di correttezza e buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)