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Sez. U, Sentenza n. 2845 del 13/06/1989 (Rv. 463079 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - AZIENDE COSTITUITE DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - REGOLAMENTO PREVEDENTE DETERMINATI SISTEMI PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA - DIRITTO SOGGETTIVO CORRELATIVO DEI LAVORATORI INTERESSATI - PORTATA - CONDANNA DELL'AZIENDA AD EFFETTUARE LO SCRUTINIO PER LA PROMOZIONE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO DI CONDANNARE LA P.A. AD UN "FACERE" - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463079-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - AZIENDE COSTITUITE DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - REGOLAMENTO PREVEDENTE DETERMINATI SISTEMI PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA - DIRITTO SOGGETTIVO CORRELATIVO DEI LAVORATORI INTERESSATI - PORTATA - CONDANNA DELL'AZIENDA AD EFFETTUARE LO SCRUTINIO PER LA PROMOZIONE - AMMISSIBILITÀ - DIVIETO DI CONDANNARE LA P.A. AD UN "FACERE" - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel caso in cui il regolamento per le promozioni del personale dipendente da aziende di trasporto costituite da enti pubblici non economici preveda determinati sistemi per la progressione in carriera, sussiste un diritto soggettivo dei lavoratori interessati - tutelabile innanzi al giudice ordinario - al rispetto da parte dell'azienda, oltre che del generale Obbligo di correttezza e buona fede (art. 1175 cod. civ.), dei criteri ivi predeterminati per la selezione dei promovendi, non solo in Sede di formazione della graduatoria ma anche con riguardo al tempo e all'ordine della promozione; né in tale ipotesi la giurisdizione ordinaria può trovare deroga con riguardo alla violazione dei limiti interni di cui all'art. 4 all. E legge 20 marzo 1865 n. 2248, in relazione alla condanna dell'azienda ad effettuare lo scrutinio per la promozione ad una determinata qualifica, atteso che il divieto di condannare ad un facere la pubblica amministrazione non opera riguardo al rapporto di lavoro di natura privatistica dei dipendenti da aziende pubbliche di trasporto, in ipotesi che non si ricolleghi ad attività discrezionale del datore di lavoro. (V 6523/87, mass n 454780; (V 1545/87, mass n 450971; (V 815/87, mass n 450492; (V 4247/86, mass n 447010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)