Sez. 6, Sentenza n. 1191 del 24/03/1995 Cc. (dep. 15/05/1995) Rv. 201199 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine | Decorrenza - Conoscenza della misura - Successiva all'esecuzione del provvedimento - Individuazione della data di decorrenza da parte del giudice - Necessità.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine
In tema di sequestro, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che lo ha disposto o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro (art. 324 comma primo cod. proc. pen.). Si tratta di termini alternativi, nel senso che il termine decorre dall'esecuzione del provvedimento quando essa è effettuata alla presenza di chi è legittimato al riesame (chiunque vi abbia interesse, ex art. 318 cod. proc. pen., nel sequestro conservativo; le persone indicate negli artt. 257, 321 e 355 stesso codice nei sequestri probatorio, preventivo o di polizia giudiziaria) e dalla data di conoscenza dell'avvenuto sequestro negli altri casi: data che varia a seconda che si tratti di interessati a cui il provvedimento debba essere notificato ovvero di interessati che ne possano venire a conoscenza solo in altro modo (come ad esempio tutte le ipotesi di sequestri presso terzi). Ne consegue che il giudice deve individuare il "dies a quo" di decorrenza del termine nei casi in cui il ricorrente non sia stato presente all'esecuzione del sequestro ed indichi una diversa data di conoscenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)