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Sez. L, Sentenza n. 8211 del 08/04/2014 (Rv. 630024 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi - Esenzioni dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria - Presupposti - Stabilità di impiego - Accertamento del requisito - Criteri.
Stato
decisa il 2014-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630024-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

L'esenzione dall'assicurazione obbligatoria per disoccupazione volontaria opera, per il personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi, solo nel caso in cui al medesimo sia garantita la stabilità d'impiego, che, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di tale domanda.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)