Ordinamento dello stato civile
Testo vigente
Art. 125
1. La parte seconda dei registri di matrimonio e' suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C.
2. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformita' degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.
3. Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, gia' trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione gia' avvenuta.
4. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;
3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarita' del caso non si adattano i moduli stampati.
5. Nella stessa serie C si trascrivono:
1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni di cui e' stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847;
5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione gia' eseguita.
Art. 126
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Art. 127
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Art. 128
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Art. 129
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Art. 130
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Art. 131
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Art. 132
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Art. 133
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Art. 134
1. Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f), devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato o l'unione civile costituita, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133.
2. Se la prova del matrimonio o della costituzione dell'unione civile risulta da sentenza penale, la trasmissione della copia autentica della sentenza e' fatta a cura del pubblico ministero.12
Capo vi-bis. Registro delle unioni civili.
Art. 134-bis Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili
1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.
2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;
d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati.
3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile;
f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.
Art. 135
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Titolo VII. Dei registri e degli atti di morte.
Art. 136
1. Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo.12
Art. 137
1. La parte seconda dei registri di morte e' suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B e C.
2. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.
3. Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie o denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'art. 148, commi primo e quarto, dai segretari o dai cancellieri dell'autorita' giudiziaria nel caso di cui all'art. 139.
4. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si trascrivono:
1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nel Regno dalle autorita' marittime a termini dell'art. 146, commi primo e terzo;
3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
4) i processi verbali formati dal podesta' o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali formati dall'autorita' marittima portuale nel caso preveduto nell'art. 146, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile;
5) le dichiarazioni autentiche delle autorita' marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo;
6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
5. Nella stessa serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati.
Art. 138
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Art. 139
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Art. 140
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Art. 141
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Art. 142
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 143
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Art. 144
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