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Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria

Testo vigente

Titolo I. Modificazioni ed integrazioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e delle disposizioni modificative di esso

La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo ed il terzo comma, dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono sostituiti dai seguenti:
"Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia, professionale sia derivata una inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e ai venti per cento per i casi di malattia professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42;
1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilita', come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilita'. Le rendite mensili sono arrotondate alla decina, piu' prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.
Nei casi di inabilita' permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la, rendita e' integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".

Art. 2

1. All'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il n. 2) del primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' corrisposta, ai figlio inabile finche' dura l'inabilita'";

  2. b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
    "L'assegno e' di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.
    Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno e' pari ad una mensilita' di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente".

Art. 3

1. Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali".12

Titolo II. Rivalutazioni e disposizioni generali

Art. 5

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati dall'art. 1 della presente legge sulla base di una retribuzione annua:

  1. a) di lire centoventimila per i casi di inabilita' permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;

  2. b) di lire centocinquantamila per i casi di inabilita' permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;

  3. c) di lire centottantamila per i casi di invalidita' permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.

2. Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.

3. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione e' fatta sulla base delle seguenti retribuzioni annue in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo:

  1. 1) per i comandanti e per i capi macchinisti rispettivamente lire centonovantamila, duecentotrentasettemilacinquecento e duecentottantacinquemila;

  2. 2) per i primi ufficiali di coperta e di macchina rispettivamente lire centosessantamila, duecentomila e duecentoquarantamila;

  3. 3) per gli altri ufficiali rispettivamente lire centoquarantamila, centosettantacinquemila e duecentodiecimila.

Art. 6

1. Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila, per i grandi invalidi aventi una inabilita' permanente fino all'ottantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.1

Art. 7

1. Ai titolari di rendita, vitalizia costituita in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilita' permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilita' permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta ai cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

2. E' fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebitera' alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.1

Art. 8

1. Ai titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore ad venti per cento, e' concesso di richiedere all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49 del regio decreto suddetto, approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, aumentato del dieci per cento.

2. In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'art. 52 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 9

1. Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1949 ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.

Art. 10

1. Con effetto dal 1 gennaio 1949 e' soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura, degli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni di carovita e sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 11, modificato col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 918, ed agli articoli da 12 a 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254.

2. Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennita' di caropane stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.