Sez. 1, Sentenza n. 51694 del 30/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018) Rv. 274529 - 02
PENA - IN GENERE | Condanna a pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva – Indulto – Imputazione – Pena pecuniaria – Ragioni.
PENA - IN GENERE
Una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto previsto dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)