Sez. 4, Sentenza n. 29504 del 19/04/2018 Ud. (dep. 28/06/2018) Rv. 273082 - 01
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE | Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Natura - Vere e proprie pene - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2, comma terzo, cod. pen. - Fattispecie.
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena sostituita, per cui ad esse si applica, in caso di successione di leggi nel tempo, l'art. 2, comma terzo, cod. pen. che prescrive l'applicazione della norma più favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il criterio di ragguaglio introdotto dall'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che, modificando l'art. 135 cod. pen., ha elevato da euro 38, 73 ad euro 250 la pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, non si applichi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)