Sez. 4, Sentenza n. 10629 del 13/02/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289623-02
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada - Causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di alcool, l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto postula l'accertamento, in concreto, della gravità dell'illecito, alla luce dello sfondo fattuale in cui la condotta s'iscrive e del possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente nei confronti di un soggetto che, nella stessa giornata, aveva rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dapprima durante un controllo eseguito dopo un'uscita di strada e, poi, durante un ulteriore controllo effettuato in ragione del fatto che era stato colto a guidare, con alito vinoso e zigzagando).
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)