Sez. U, Sentenza n. 13682 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266595 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Compatibilità - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, Cod. Strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 186 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)