Sez. L, Sentenza n. 1000 del 05/02/1983 (Rv. 425770 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - MALATTIA DEL DIPENDENTE - DIVIETO ASSOLUTO DI PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI DURANTE L'INFERMITÀ - INSUSSISTENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - MALATTIA DEL DIPENDENTE - DIVIETO ASSOLUTO DI PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI DURANTE L'INFERMITÀ - INSUSSISTENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Non sussiste, a carico del dipendente, un divieto assoluto di prestare attività lavorativa a favore di terzi durante il periodo di assenza per malattia, salvo che tale attività evidenzi una simulazione di infermità ovvero importi la violazione di un divieto di concorrenza o, compromettendo la guarigione dello stesso lavoratore, implichi l'inosservanza dei doveri imposti dallo stesso prestatore d'opera e, in particolare, di quello di fedeltà. (Conf 1361/81, mass n 411985).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)