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Sez. L, Sentenza n. 1361 del 10/03/1981 (Rv. 411985 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - IN GENERE - MALATTIA DEL DIPENDENTE - DIVIETO ASSOLUTO DI PRESTAZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI DURANTE L'INFERMITA - INSUSSISTENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411985-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - IN GENERE - MALATTIA DEL DIPENDENTE - DIVIETO ASSOLUTO DI PRESTAZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI DURANTE L'INFERMITA - INSUSSISTENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Non sussiste, a carico del dipendente, un divieto assoluto di prestare attivita lavorativa a favore di terzi durante il periodo di malattia, salvo che tale attivita evidenzi una simulazione di infermita ovvero importi la violazione di un divieto di concorrenza o, compromettendo la guarigione dello stesso lavoratore, implichi l'inosservanza dei doveri imposti allo stesso prestatore d'opera, in particolare di quello di fedelta. (Conf 2244/76, mass n 381046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)