Sez. L, Sentenza n. 3155 del 24/05/1985 (Rv. 440848 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI - DIVIETO ASSOLUTO - INSUSSISTENZA - LIMITI - INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI FEDELTÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA A FAVORE DI TERZI - DIVIETO ASSOLUTO - INSUSSISTENZA - LIMITI - INADEMPIMENTO DEL DOVERE DI FEDELTÀ - ESCLUSIONE.*
Non sussiste, a carico del dipendente, un divieto assoluto di prestare attività lavorativa a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Tale attività, infatti, all'infuori delle ipotesi in cui valga ad evidenziare la simulazione dell'infermità ovvero importi una violazione del divieto di concorrenza, ovvero, ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, comporti la inosservanza del dovere di rispettare le cautele necessarie ad un rapido recupero delle proprie energie psicofisiche, non costituisce, di per sè, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore di opera ed in particolare, del dovere di fedeltà. (Conf 1000/83, mass n 425770; (Conf 1361/81, mass n 411985; (Conf 584/81, mass n 411070; (Conf 2244/76, mass n 381046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)