Sez. 1, Sentenza n. 7362 del 15/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154752 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - ESTREMI - DOLO ALTERNATIVO O EVENTUALE - SUSSISTENZA DI OMICIDIO VOLONTARIO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - ESTREMI - DOLO ALTERNATIVO O EVENTUALE - SUSSISTENZA DI OMICIDIO VOLONTARIO.*
L'omicidio preterintenzionale, concretato dal fatto dell'agente che nel percuotere o nel cagionare lesioni personali provochi senza volerlo la morte di una persona, costituisce un quid pluris rispetto all'evento effettivamente voluto dal colpevole. Allorquando, però, l'agente abbia agito con dolo alternativo, con la volontà cioè di ferire o uccidere indifferentemente, o con dolo eventuale, cioè con previsione o rappresentazione dell'evento in termini di probabilità e di accettazione, non ricorre l'ipotesi preterintenzionale. (Conf mass n 103735; (Conf mass n 151265).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)