Sez. L, Sentenza n. 5061 del 03/10/1979 (Rv. 401710 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - INFORMAZIONI AL PREPONENTE - LIMITI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - INFORMAZIONI AL PREPONENTE - LIMITI.*
Ai fini della distinzione tra contratto di Agenzia e contratto di lavoro subordinato, l'Obbligo posto a carico dell'agente dall'art 1746 cod civ di fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni di mercato della zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari non puo essere inteso in maniera tale da eliminare l'autonomia della quale gode l'agente nell'Esercizio della sua attivita, in quanto il rapporto di Agenzia non tollera ingerenze nell'ambito della scelta della clientela e dei tempi in cui visitarla, nella programmazione degli itinerari e nell'organizzazione del lavoro in genere, ingerenze che, invece, sono tipiche del rapporto di lavoro subordinato. (Conf 720/74, mass n 368568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)