Sez. 1, Sentenza n. 10013 del 09/10/1998 (Rv. 519561 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) | Cessione all'assuntore del concordato - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - IN GENERE (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)
La cessione, ai sensi dell'art. 124, comma secondo, della legge fall., delle azioni revocatorie, a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato, si rende possibile solo avuto riguardo alle azioni che risultino già proposte alla data di deposito della proposta di concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)