Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 28/04/1990 (Rv. 466927 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE - VERSAMENTO DI SOMMA CORRISPONDENTE A QUELLA INDICATA NELLA FATTURA - CREDITO PER SOMMA INFERIORE - CESSIONARIO - DIRITTO DI RIPETIZIONE DELLA SOMMA PAGATA SENZA TITOLO - CEDENTE - MANCATO RECUPERO DEL MAGGIORE IMPORTO VERSATO CON REGISTRAZIONI CORRETTIVE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE - VERSAMENTO DI SOMMA CORRISPONDENTE A QUELLA INDICATA NELLA FATTURA - CREDITO PER SOMMA INFERIORE - CESSIONARIO - DIRITTO DI RIPETIZIONE DELLA SOMMA PAGATA SENZA TITOLO - CEDENTE - MANCATO RECUPERO DEL MAGGIORE IMPORTO VERSATO CON REGISTRAZIONI CORRETTIVE - IRRILEVANZA.*
In tema di IVA, qualora il cedente di beni o prestatore di servizi abbia versato all'amministrazione una somma corrispondente a quella indicata nella fattura ed addebitata in via di rivalsa al cessionario, ma superiore a quella effettivamente dovuta, si deve riconoscere al cessionario il diritto di agire contro il cedente, per la ripetizione di quanto pagato senza titolo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che il medesimo cedente non abbia provveduto nel termine annuale, a norma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, a recuperare il maggiore importo versato con successive registrazioni correttive (e quindi in via di detrazione), trattandosi di omissione che non gli preclude di far valere a sua volta il diritto di ripetere dall'amministrazione quanto versato senza titolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)