Sez. 1, Sentenza n. 11083 del 12/12/1996 (Rv. 501252 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Fatturazione - Applicazione di aliquota in misura superiore a quella dovuta ma corrispondente a disposizioni ministeriali - Successivo versamento - Recupero dell'eccedenza - Ricorso alla procedura ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1912 - Omissione - Conseguenze - Decadenza dal diritto al rimborso - Esclusione - Richiesta di rimborso ex art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Nel caso di emissione di fattura nella quale risulti applicata un'aliquota I.V.A. in una misura che, corrispondente alle disposizioni impartite dal Ministero delle Finanze, venga poi, con successiva disposizione dello stesso Ministero, riconosciuta come eccedente, non è di ostacolo alla possibilità, per il contribuente il quale, conseguentemente all'emissione della fattura, abbia provveduto a versare l'importo dell'imposta all'Amministrazione, di richiederne il rimborso, la circostanza per cui lo stesso non abbia posto in essere la procedura disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)