Sez. U, Sentenza n. 269 del 23/01/1985 (Rv. 438493 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AD INIZIATIVA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AD INIZIATIVA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'improponibilità dell'impugnazione, per effetto di acquiescenza, non è ravvisabile nella circostanza che l'iniziativa della notificazione della sentenza sia stata assunta dalla parte soccombente, trattandosi di atto rivolto a far decorrere il termine breve per l'impugnazione medesima e non idonea ad evidenziare alcuna volontà di accettazione della pronuncia sfavorevole. (V 5647/80, mass n 409495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)