Sez. 5, Sentenza n. 13660 del 22/02/2006 Ud. (dep. 14/04/2006) Rv. 233982 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Appello principale dell'imputato in tema di responsabilità penale - Effetto estensivo alle statuizioni civili - Limiti - Conseguenze sulla ammissibilità dell'appello incidentale della parte civile.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
È inammissibile l'appello incidentale che abbia ad oggetto non solo capi ma anche soltanto punti della decisione impugnata, diversi da quelli investiti dall'appello principale. Ne consegue che, poiché, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se dipendente dal capo o punto impugnato, e poiché tale effetto estensivo non si produce in relazione alle autonome statuizioni concernenti le modalità e i criteri di liquidazione del risarcimento del danno, non è ammesso l'appello incidentale della parte civile su tali punti, quando l'appello principale dell'imputato abbia l'oggetto sopra indicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)