Sez. L, Sentenza n. 3220 del 06/03/2001 (Rv. 544448 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Accoglimento della domanda di equo indennizzo - Condanna implicita anche al pagamento della rendita per malattia professionale - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
L'accoglimento della domanda relativa all'equo indennizzo previsto dall'art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 non comporta anche la condanna dell'amministrazione al pagamento della rendita per malattia professionale, che va chiesta con una distinta domanda, e presuppone un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti della rendita stessa (diversi da quelli relativi all'indennizzo), giudizio soggetto al termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, senza che sul decorso di tale termine possa avere influenza l'avvenuto riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto all'equo indennizzo.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 30/01/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/01/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/01/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/01/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)