Sez. L, Sentenza n. 1196 del 05/02/1998 (Rv. 512273 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Rendita per malattia professionale - Indennizzo per causa di servizio - Presupposti - Differenze - Richiesta di rendita per malattia professionale - Precedente riconoscimento della causa di servizio - Rilevanza decisiva - Esclusione - Indagine sul rapporto di causalità fra l'attività svolta e la patologia denunziata - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
L'istituto della rendita per malattia professionale previsto dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e quello dell'indennizzo dovuto al dipendente ferroviario per causa di servizio si fondano su presupposti diversi, essendo il secondo un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di carattere previdenziale) attribuito al dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse al servizio, laddove la prima richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta e impone pertanto un nesso più stretto tra malattia ed attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non" della malattia. Pertanto il riconoscimento della causa di servizio non ha rilievo ai fini del riconoscimento della malattia professionale, per il quale occorre indagare sull'esistenza di un rapporto di causalità fra l'attività svolta e la patologia contratta dal dipendente, restando peraltro escluso che in difetto di una tale indagine (ovvero senza alcuna considerazione dei suoi risultati) il giudice del merito possa fondare la propria statuizione di rigetto della domanda di rendita da malattia professionale sulla mera affermazione della non identificabilità di questa con l'infermità già riconosciuta come derivante da causa di servizio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)