Sez. 2, Sentenza n. 596 del 21/02/1968 (Rv. 331729 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA DELLA COLONNA D'ARIA - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA DELLA COLONNA D'ARIA - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI.*
Il proprietario dell'ultimo piano o dei lastrici solari, pur avendo il diritto di sopraelevare, non ha la proprieta esclusiva della colonna d'aria sovrastante l'edificio, concepita come proiezione verso l'alto dell'area su cui sorge l'edificio stesso. In caso di sopraelevazione egli deve, pertanto, corrispondere agli altri condomini un'indennita per il valore dell'area da occupare, che e compresa pro quota nel valore di ciascun piano o appartamento. Tale indennita ha lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente alla sopraelevazione mediante pagamento del corrispettivo equivalente alla frazione di valore dell'area perduta, a causa della sopraelevazione, da ogni singola quota. (Conf. 1994-64, 1463-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)