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Sez. 2, Sentenza n. 2837 del 26/07/1969 (Rv. 342638 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - FINALITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342638-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - FINALITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

L'utilizzazione della colonna d'aria corrispondente alla sopraelevazione ha il suo presupposto nella comunione dell'area, base dell'edificio, il valore della quale e compreso per quota nel valore di ciascun piano e di ciascun appartamento. L'indennita dovuta ai condomini ha lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente alla sopraelevazione mediante pagamento del corrispettivo equivalente alla frazione di valore dell'area perduta, a causa della sopraelevazione, da ogni singola quota. (V 596/68 mass n 331729).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)