Sez. 2, Sentenza n. 2837 del 26/07/1969 (Rv. 342638 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - FINALITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - FINALITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
L'utilizzazione della colonna d'aria corrispondente alla sopraelevazione ha il suo presupposto nella comunione dell'area, base dell'edificio, il valore della quale e compreso per quota nel valore di ciascun piano e di ciascun appartamento. L'indennita dovuta ai condomini ha lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente alla sopraelevazione mediante pagamento del corrispettivo equivalente alla frazione di valore dell'area perduta, a causa della sopraelevazione, da ogni singola quota. (V 596/68 mass n 331729).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)