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Sez. L, Sentenza n. 4860 del 29/07/1986 (Rv. 447561 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - DOVERI DELL'IMPRENDITORE - PREVENZIONE E VIGILANZA - INFORTUNIO CAUSATO DA COLPA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD USO IMPROPRIO DI UN ATTREZZO DA PARTE DEL LAVORATORE NON OSSERVANTE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA IMPARTITE DALL'IMPRENDITORE.*
Stato
decisa il 1986-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447561-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - DOVERI DELL'IMPRENDITORE - PREVENZIONE E VIGILANZA - INFORTUNIO CAUSATO DA COLPA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD USO IMPROPRIO DI UN ATTREZZO DA PARTE DEL LAVORATORE NON OSSERVANTE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA IMPARTITE DALL'IMPRENDITORE.*

A norma dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i doveri dell'imprenditore non si esauriscono, in relazione all'attuazione delle misure di sicurezza stabilite a tutela dei lavoratori, nel prescriverne l'osservanza ai propri dipendenti, ma consistono anche nel pretendere che esse siano rispettate, vigilando concretamente nell'esecuzione del lavoro. Pertanto, nel caso di inosservanza di misure di sicurezza specifiche (sub d.P.R. 547 cit.) come di quelle generiche (ex art. 2087 cod. civ), l'eventuale colpa (per negligenza, imprudenza, imperizia) del lavoratore, che vi abbia dato causa, non elimina la responsabilità civile dell'imprenditore: la quale resta esclusa solo nel caso di dolo del dipendente o di rischio elettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dei limiti di esso. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del merito, che - nell'escludere la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso ad un suo dipendente - aveva ritenuto che l'incidente era occorso per l'uso imprudente di un attrezzo da parte del lavoratore, che aveva mancato di osservare le prescrizioni di sicurezza impartite dall'imprenditore). (Conf 1478/84, mass nn 433569 e 433568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)