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Sez. L, Sentenza n. 2293 del 09/04/1984 (Rv. 434340 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE - OMISSIONE DEL SUO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434340-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE - OMISSIONE DEL SUO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il potere del giudice del merito di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ha carattere discrezionale ed il suo mancato Esercizio, anche se non espressamente motivato, non può essere censurato in Sede di legittimità, quando le valutazioni delle circostanze da accertare con tale mezzo di indagine sono state già effettuate nella consulenza già espletata, dalle cui conclusioni il giudice reputi di non dissentire. (Conf 1310/83, mass n 426108; (Conf 305/82, mass n 418000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)