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Sez. 2, Sentenza n. 1310 del 21/02/1983 (Rv. 426108 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426108-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

La rinnovazione della consulenza d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, ed il suo mancato Esercizio è incensurabile in Sede di legittimità, quando le valutazioni delle circostanze da accertare con tale mezzo d'indagine sono state già effettuate nella consulenza già espletata, dalle cui conclusioni il giudice reputi di non dovere dissentire. (Conf 305/82, mass n 418000; (Conf 115/82, mass n 417801; (4527/81, mass n 415233; (3628/81, mass n 414244).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)