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Sez. 2, Sentenza n. 305 del 18/01/1982 (Rv. 418000 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE MERAMENTE DISCREZIONALE - OMESSO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418000-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE MERAMENTE DISCREZIONALE - OMESSO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il potere del giudice del merito di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale ed il suo mancato Esercizio, anche se non espressamente motivato, non può essere censurato in Sede di legittimità, soprattutto quando dalla motivazione della sentenza si desuma implicitamente che il giudice abbia ritenuto di poter decidere, in base agli elementi risultanti dalla relazione del consulente d'ufficio, anche su questioni non formanti oggetto di espliciti quesiti. (V 3628/81, mass n 414244; (V 6136/79, mass n 402848; (V 3453/78, mass n 392916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 119, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)