Sez. 3, Sentenza n. 4686 del 12/05/1999 (Rv. 526207 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Principio dell'amministrazione disgiuntiva - Conseguenze - Esperimento del tentativo di conciliazione nei confronti di uno degli associati - Sufficienza - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE
Nel caso di famiglia coltivatrice equiparabile alla società semplice è applicabile il principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i membri con la conseguenza che quando non vi sia la nomina di un rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 203 del 1982, il concedente può agire anche nei confronti di uno solo dei componenti la famiglia coltivatrice, trovando causa le inadempienze nella gestione collettiva esercitata. Ciò implica la sufficienza del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203 nei confronti di uno solo dei consociati e la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti la famiglia coltivatrice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)