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Sez. 3, Sentenza n. 2983 del 20/03/1998 (Rv. 513814 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Principio dell'amministrazione disgiuntiva - Conseguenze - Esperimento del tentativo di conciliazione nei confronti di uno solo degli associati - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513814-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE

Nel caso di famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice, è applicabile il principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i membri, con la conseguenza che quando non vi sia la nomina di un rappresentante ai sensi dell'art. 40 della legge n. 203 del 1982 il concedente può agire anche nei confronti di uno solo dei componenti la famiglia coltivatrice, trovando causa le inadempienze nella gestione collettiva esercitata. Ciò implica la sufficienza del tentativo di conciliazione nei confronti di uno solo dei consociati e la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti la famiglia coltivatrice.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 40 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 202 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)