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Sez. 2, Sentenza n. 8778 del 26/10/1994 (Rv. 488251 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Danni risarcibili - Configurabilità - Riconoscimento nei limiti del cosiddetto interesse negativo.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488251-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale i danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti del cosiddetto interesse negativo ("id quod interest contractus initum non fuisset") e comprendono le spese sostenute in previsione della conclusione del contratto, nonché le perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni per la mancata conclusione di un altro contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)