Sez. 1, Sentenza n. 3442 del 10/07/1978 (Rv. 392901 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI - OBBLIGAZIONE ALIMENTARE DEL PADRE NATURALE NEI CONFRONTI DEL MINORE ABITUALMENTE RESIDENTE IN GERMANIA - ACCERTAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA MISURA - LEGGE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - APPLICABILITA - DELIBAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA AGLI ALIMENTI DEL GIUDICE TEDESCO - AMMISSIBILITA - EFFETTO IN ORDINE ALLO STATUS DI FIGLIO NATURALE ACCERTATO NELLA SENTENZA STRANIERA - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI - OBBLIGAZIONE ALIMENTARE DEL PADRE NATURALE NEI CONFRONTI DEL MINORE ABITUALMENTE RESIDENTE IN GERMANIA - ACCERTAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA MISURA - LEGGE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - APPLICABILITA - DELIBAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA AGLI ALIMENTI DEL GIUDICE TEDESCO - AMMISSIBILITA - EFFETTO IN ORDINE ALLO STATUS DI FIGLIO NATURALE ACCERTATO NELLA SENTENZA STRANIERA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi delle convenzioni dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958, rese esecutive con la legge del 4 agosto 1960, n 918, ed alle quali ha aderito anche la Repubblica Federale tedesca, deve applicarsi la legge di quest'ultimo stato per stabilire se ed in quale misura sussiste l'obbligazione alimentare del padre naturale nei confronti del minore abitualmente residente in Germania, e la sentenza al riguardo pronunciata dal giudice tedesco puo essere delibata in Italia ai soli fini dell'obbligazione alimentare, senza alcun effetto per lo status di figlio naturale, giacche l'eventuale divieto, per ragioni derivanti da motivi di ordine pubblico, di riconoscere in Italia l'accertamento sul rapporto di filiazione contenuto nella sentenza straniera, o l'eventuale pendenza in Italia di altro procedimento sulla sussistenza o meno del rapporto medesimo, non costituiscono ostacolo alla delibazione della sentenza di condanna agli alimenti, in quanto il rapporto alimentare trova il suo presupposto immediato nel mero fatto della procreazione e si sottrae, percio, ai principi di ordine pubblico, non essendo compresa nell'ambito vero e proprio dei rapporti familiari. (V 4254/77, mass n 387886; (V 4651/76, mass n 383398; (V 461/75, mass n 373735).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/10/1956, Tratt. Internaz. 15/04/1958, Legge 04/08/1960 num. 918
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)