Sez. 3, Sentenza n. 333 del 25/01/1978 (Rv. 389622 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERMANENZA - ESTENSIONE AL CONDEBITORE SOLIDALE NON CONVENUTO IN GIUDIZIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERMANENZA - ESTENSIONE AL CONDEBITORE SOLIDALE NON CONVENUTO IN GIUDIZIO.*
A seguito della proposizione di una domanda giudiziale, e in pendenza del processo da questa instaurato, non si verificano ne la trasformazione dell'interruzione in sospensione, ne l'aggiunta di un nuovo periodo di sospensione all'interruzione della prescrizione, bensi un'interruzione della prescrizione con effetto permanente, in quanto la pendenza del processo determina il perpetuarsi degli effetti dell'interruzione propri della domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Pertanto l'effetto interruttivo della prescrizione attribuito alla proposizione della domanda giudiziale opera anche nei confronti dei condebitori solidali non citati in causa. (Conf 3541/74, mass n 372059).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)