diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8136 del 15/06/2001 (Rv. 547508 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Interruzione per effetto dell'azione giudiziaria e della pendenza del relativo processo - Nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio - Estensione.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547508-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE

La disciplina dell'art. 1310, secondo comma cod. civ. sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)