Sez. 3, Sentenza n. 3541 del 11/11/1974 (Rv. 372059 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERMANENZA - ESTENSIONE AL CONDEBITORE SOLIDALE NON CONVENUTO IN GIUDIZIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERMANENZA - ESTENSIONE AL CONDEBITORE SOLIDALE NON CONVENUTO IN GIUDIZIO.*
La proposizione di una domanda giudiziale e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione e non la trasformazione dell'interruzione in sospensione ne l'aggiunta di un periodo di sospensione all'interruzione, e cio fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Pertanto, l'effetto interruttivo della prescrizione attribuito alla proposizione della domanda giudiziale opera anche nei confronti del condebitore solidale non citato in causa. (V 2970'73, mass n 366633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)