Sez. 5, Sentenza n. 21065 del 10/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229191 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Attività di consulenza prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente - Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria - Sussistenza - Ragioni.
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Integra il delitto di esercizio abusivo della attività di intermediazione finanziaria (art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998), l'attività di consulenza - prestata al fine di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente - la quale non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo ai soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante e come tale è disciplinata.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1998 num. 58 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)