Sez. 5, Sentenza n. 22597 del 24/02/2012 Cc. (dep. 11/06/2012) Rv. 252958 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di abusivismo finanziario - Contratto di gestione degli investimenti stipulato con il cliente da soggetto non abilitato - Integrazione del reato di cui all'art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
In tema di intermediazione finanziaria, integra il reato di abusivismo finanziario (art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998), la condotta di colui che stipuli, ancorché privo di abilitazione, un contratto di gestione degli investimenti e, quindi, di trasferimento di risorse economiche mobiliari dell'altro contraente, con la prospettiva reale o fittizia di profitti, percependo le somme di denaro a tal fine. Si tratta di un reato di pericolo, con la conseguenza che, una volta che i risparmi dell'altro contraente siano immessi nel mercato mobiliare, dal soggetto non abilitato - e, quindi da soggetto idoneo a ledere l'interesse dell'investitore, del complessivo interesse del mercato mobiliare e dei singoli operatori - non ha rilevanza in quale modo - fedele o infedele - sia avvenuta la gestione dei risparmi degli investitori. Peraltro, il mancato investimento o, comunque, l'infedele gestione dei risparmi del contraente può costituire condotta integrante l'ipotesi del reato di truffa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)