Sez. 5, Sentenza n. 31893 del 22/06/2007 Cc. (dep. 03/08/2007) Rv. 237569 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Intermediazione finanziaria - Esercizio abusivo - Promotore non abilitato - Contratto di gestione.
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Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ex art.166 D.Lgs. n. 58 del 1998 è integrato dal comportamento del soggetto che, non abilitato all'attività di promotore finanziario, stipuli con un cliente un contratto di gestione degli investimenti e percepisca le somme di danaro a tal fine destinate. (Con riferimento alla fattispecie, la Corte ha inoltre specificato che l'eventuale gestione infedele può determinare l'ipotesi criminosa concorrente della truffa).
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1998 num. 58 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)