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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21216 del 13/10/2011 (Rv. 620165 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Art. 281 sexies cod. proc. civ. - Applicabilità dinanzi alla corte d'appello - Esclusione - Mancata opposizione delle parti all'applicazione della disciplina relativa - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Configurabilità - Violazione dei principi regolatori del giusto processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620165-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d'appello non è applicabile l'art. 281-sexies cod. proc. civ., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dal secondo comma dell'art. 352 cod. proc. civ.. Tuttavia, qualora la corte d'appello abbia applicato l'art. 281-sexies citato, seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)